Codice E: certificato medico con codice E

Codice E, il certificato medico con codice E permette un'esenzione della visita fiscale o solo un esonero dall’obbligo di reperibilità della visita fiscale?

Il Codice E inserito all’interno del certificato medico rilasciato dal medico di base permette di essere esenti dalla visita fiscale del medico INPS. Questo codice, ovviamente, non è sempre inserito nel certificato di malattia. Vediamo come funziona il codice E riprendendo anche una circolare dell’INPS incentrata su questo argomento.

Molte persone credono che un certificato medico con codice E permetta di essere esonerati dalla visita fiscale da parte del medico INPS, ma in realtà esonera il lavoratore dall'obbligo di reperibilità. Quindi il lavoratore deve comunque rendersi disponibile per il controllo domiciliare del medico INPS,

È stata la stessa INPS che attraverso una circolare ha deciso di chiarire questo aspetto del codice E.

Codice E: certificato medico con codice E
Codice E: certificato medico con codice E

Certificato medico con codice E

Il famigerato codice E ha valenza esclusivamente per un uso interno riservato ai medici INPS ed è utile per l’analisi dei certificati pervenuti per esprimere le eventuali decisioni tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime (circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95)

Esonero reperibilità malattia INPS

Nel medesimo comunicato l’INPS ha anche precisato che il medico curante può applicare un esonero dalla reperibilità per malattia solo, ed esclusivamente, quando le agevolazioni previste dai vigenti decreti lo permettono.

Un lavoratore può avere un esonero dalla reperibilità per malattia:

quando è un lavoratore subordinato privato con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

quando è un dipendente pubblico con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • una causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 6

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Esenzione visita fiscale

A questo proposito, va ricordato che un lavoratore che si assenta per malattia può ottenere un'esenzione dalla visita fiscale, visto che la normativa attualmente vigente prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

  • infortuni di lavoro;
  • patologie documentate e identificate le cause di servizio;
  • quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
  • gestazione a rischio;
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche;
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche;

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